CLASSIFICAZIONI DELLE MINORAZIONI VISIVE
l Parlamento ha approvato una legge che ci riguarda da vicino, e che le associazioni di handicappati visivi da lungo tempo attendevano.
Il 21.04.2001 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n.93, la Legge 3/4/’1 n. 138 recante: “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”.
Dalla lettura della legge n. 138, il legislatore ha inteso disciplinare e classificare le minorazioni visive, conformando la normativa italiana ai parametri assunti in materia dalla O.M.S..
I MINORATI DELLA VISTA SONO STATI COSÌ SUDDIVISI:
1. CIECHI: TOTALI O PARZIALI;
2. IPOVEDNETI: GRAVI / MEDIO-GRAVI / LIEVI.
I criteri cui fare riferimento per individuare i soggetti aventi titolo ad essere riconosciuti in queste due fattispecie sono:
- il potere visivo;
- l’ampiezza del campo visivo.
La valutazione della perdita di campo visivo è sicuramente un grande passo in avanti, in rapporto ad una congrua attribuzione del grado di invalidità da assegnare al portatore di handicap visivo. Questo provvedimento legislativo pur non apportando, al momento, nessuna modifica sulle prestazioni economiche sociali in campo assistenziale, sarà, nondimeno riferimento d’obbligo per i futuri interventi, sia a carattere nazionale che locale, che verranno adottati a beneficio dei minorati della vista. Nella Legge n. 138 non viene fatta, purtroppo, menzione alcuna della acromatopsia; né come fattore invalidante in sé, né come circostanza aggravante quando si accompagna ad una ridotta acuità visiva. Il riconoscimento giuridico-legale della acromatopsia è, a mio modo di vedere, uno degli scopi fra i più importanti per la Associazione Acromati Italiani.
Il cammino per raggiungere questo obiettivo è appena agli inizi, e non sarà di certo facile raggiungere la meta; occorrerà pressare da vicino, senza fretta ma senza tregua, il mondo della oftalmologia nelle sue varie articolazioni; il consenso ed il sostegno della comunità medico-oculistica sono presupposto indsispensabile per sensibilizzare l’opinione pubblica e la “Politica”, affinché venga riconosciuta dignità di “essere” alla Acromatopsia che, dallo Stato, viene del tutto trascurata, o tutt’al più considerata una curiosa anomalia retinica di scarso rilievo in relazione alle conseguenze sulla condizione e qualità della vita degli acromati.
Tocca a noi acromati l’onore e ce lo dobbiamo assumere in prima persona, di ribaltare questa situazione di svantaggio. Come? Dando fondo a tutto il nostro spirito di iniziativa per prommuovere ed intraprendere azioni capaci di dare visibilità ed attenzione ai nostri problemi, chiedendo ed ottenendo l’abbattimento delle “Brarriere cromatiche”, affinché possiamo competere e vivere con e insieme agli altri usufruendo di pari opportunità.
Vincenzo Sacchetti
(fonte: Notiziario dell’Associazione Acromati Italiani ONLUS – settembre 2001)
COME AVERE L’AUSILIO INFORMATICO SE NON È INSERITO NEL NOMENCLATORE TARIFFARIO?
I diritti del disabile che comunica col pc.
Basta dimostrarne l’utilità funzionale. In applicazione all’art. 34 della Legge 104/92 che garantisce alle persone in situazione di handicap certificato il diritto a ottenere dal Servizio Sanitario Nazionale protesi ed ausilii tecnici, il Ministero della Sanità emana il cosiddetto nomenclatore tariffario. Sino ad oggi però, il nomenclatore tariffario non prevede la concessione a costo agevolato o gratuito dei computer.
Per questo tipo di ausilio, tuttavia, si può proporre istanza all’Assessorato Regionale per la Sanità che può, discrezionalmente, autorizzare la concessione “extra nomenclatore” dell’ausilio richiesto, purché ne sia documentata l’esigenza attraverso una certificazione sanitaria.
Un’agevolazione sicura, che tuttavia comporta l’anticipazione della spesa di acquisto, è costituita altresì dalla legge n. 30/97 che all’art. 1, comma 1 lettera a), che introduce nel Testo Unico delle imposte dirette approvato con DPR 917/86 una ulteriore agevolazione. Il costo dell’acquisto di ausilii tecnici e informatici per l’autonomia è detraibile in misura pari al 19% dall’ammontare dell’Irpef da pagare nell’anno in cui si sia effettuato l’acquisto. Inoltre la legge 449/97 all’art. 8 per l’acquisto di questi ausilii riduce l’IVA al 4%.
(fonte: Notiziario dell’Associazione Acromati Italiani ONLUS – settembre 2001)