Art. 1 – DENOMINAZIONE – FORMA GIURIDICA – DURATA
È costituita un’Associazione denominata “Associazione Acromati Italiani – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’Associazione degli Acromati Italiani ha durata illimitata, è senza scopo di lucro.
Art. 2 – SEDE
L’Associazione ha la propria sede in Verona, Viale Palladio n. 12.
L’Associazione può istituire con deliberazione dell’organo competente, uffici o sedi periferiche anche in altre località.
Art. 3 – FINALITÀ E SCOPI
L’Associazione, a conoscenza dei gravi problemi nei quali si trovano i soggetti affetti da acromatopsia e le loro famiglie, si prefigge il perseguimento di finalità di solidarietà sociale quali:
la promozione a tutti i livelli sociali di iniziative al fine di diffondere la conoscenza dell’acromatopsia;
la promozione di un supporto psico-pedagogico e formativo agli acromati e alle loro famiglie;
la promozione di un adeguato collegamento fra gli acromati e le loro famiglie per scambi di esperienze umane, sociali, culturali e simili attinenti l’acromatopsia;
la collaborazione con le istituzioni scientifiche per la ricerca sull’acromatopsia;
la sensibilizzazione in tutte le sedi istituzionali per il riconoscimento giuridico della condizione degli acromati;
la sensibilizzazione delle istituzioni nella ricerca di soluzioni idonee al più adeguato inserimento nella vita civile degli acromati.
L’Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento della propria attività, e in piena conformità alle finalità che le sono proprie, di altri soggetti quali cooperative sociali, Associazioni ed Enti stipulando con essi particolari convenzioni di servizio e di collaborazione.
È escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle direttamente ad esse connesse e nei limiti previsti dalla normativa in materia.
Art. 4 – ASSOCIATI
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, accettando lo statuto e il regolamento.
Art. 5 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
L’ammissione degli Associati è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da altro Associato, dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare il presente Statuto e il Regolamento, che verrà approvato dall’Assemblea degli Associati, al versamento della quota annuale, alla collaborazione per il bene dell’Associazione.
Espressamente è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 7 – SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE DEGLI ASSOCIATI
Il vincolo sociale cessa per decesso, recesso, decadenza ed esclusione dell’Associato e, nel caso di Enti giuridici, per scioglimento e/o incorporazione.
Art. 8 – FINANZIAMENTO
L’Associazione si finanzia mediante:
il contributo associativo annuale, che tutti gli Associati sono tenuti a versare;
contributi da privati;
contributi dello Stato e della Regione, nonché di Enti ed Istituzioni pubbliche;
contributi di Organismi Internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali.
L’Assemblea degli Associati potrà deliberare sul versamento di quote aggiuntive straordinarie a quella annuale.
I lasciti testamentari sono accettati dall’Assemblea degli Associati, che delibera sulla utilizzazione di questi proventi, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione. Spetta all’Assemblea degli Associati deliberare sulla utilizzazione dei proventi, sempre in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Art. 9 – CONTABILITÀ
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria degli Associati ogni anno entro il mese di aprile.
Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la convocazione dell’Assemblea al fine di poter essere presi in visione da tutti gli Associati.
Art. 10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
l’Assemblea degli Associati;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 11 – ASSEMBLEA
L’Assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare la corretta gestione dell’Associazione. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti gli Associati. Gli Associati maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, del regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno. Può essere convocata quando sia necessaria o su richiesta del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli Associati.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria è valida se è presente la maggioranza degli Associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti mentre per le modifiche allo statuto occorre sempre l’intervento di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera sempre con la maggioranza dei presenti, mentre per le modifiche allo statuto occorre sempre l’intervento di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La convocazione dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, deve essere effettuata dal Presidente mediante lettera ordinaria da recapitarsi all’Associato almeno dieci giorni prima della riunione. Sono comunque ammesse altre forme di convocazioni (fax, invito verbale, etc.) purché possa essere provata l’avvenuta convocazione.
All’Assemblea, ordinaria o straordinaria, gli Associati possono partecipare di persona o per delega scritta ad altro Associato. Ogni Associato non potrà avere più di due deleghe. Per le votazioni a scrutinio segreto non sono ammesse le deleghe.
Art. 12 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti;
approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
approva il regolamento;
determina le eventuali quote aggiuntive straordinarie a quella annuale;
delibera, in conformità all’articolo 8, su quanto concerne l’accettazione e la destinazione di entrate derivanti da lasciti testamentari.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria può utilizzare notizie che pervengono dagli Associati solo per il perseguimento degli scopi sociali e potrà renderle pubbliche solo previo l’assenso degli interessati nel rispetto delle norme in materia.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente e un Segretario, che dovranno redigere il verbale.
Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a tredici Associati, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti:
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Segretario;
il Tesoriere.
I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di due terzi degli Associati.
Art. 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta motivata da almeno due terzi dei suoi componenti, su richiesta motivata e scritta di almeno un terzo degli Associati.
La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire a mezzo lettera inviata almeno cinque giorni prima della data della riunione. Sono comunque ammesse altre forme di comunicazione (fax, invito verbale, etc.) purché possa essere provata l’avvenuta convocazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei votanti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
determinazione della quota annuale;
predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere le singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
curare sotto ogni aspetto eventuali convenzioni con altre Associazioni o Enti pubblici e/o privati.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale.
Art. 15 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la firma sociale, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo.
Spetta al Presidente coordinare l’attività dell’Associazione e garantirne la continuità.
Ha il potere di firmare ogni atto deliberato ai sensi dei precedenti articoli, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
Può conferire a singoli Associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 16 – IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.
Art. 17 – IL SEGRETARIO
Il Segretario viene eletto dai e tra i componenti del Consiglio Direttivo.
È suo compito provvedere a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati, come pure seguire l’esecuzione di quanto verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.
Art. 18 – TESORIERE
Il Tesoriere viene eletto dai e tra i componenti del Consiglio Direttivo.
È suo compito aver cura dei registri contabili dell’Associazione affinché siano debitamente redatti a norma delle vigenti leggi.
Art. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
È suo compito verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 20 – GRATUITÀ
Tutte le cariche sociali sono esercitate nella gratuità.
Agli Associati compete solo il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate.
Art. 21 – IMPIEGO DEGLI UTILI
Gli utili eventualmente conseguenti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ovvero siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 22 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea straordinaria a norma di legge. Il patrimonio residuo dell’Ente deve essere devoluto ad altre Onlus con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge del 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa previsione di legge.
Art. 23 – RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.